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Guida al bonus mobili 2020

Tra le agevolazioni prorogate dalla Legge di Bilancio figura il cosiddetto Bonus mobili 2020, che prevede una detrazione fiscale del 50% a favore dei contribuenti che acquistano mobili ed elettrodomestici in concomitanza a lavori di ristrutturazione edilizia.

La detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, è concessa per le spese debitamente documentate, entro un limite massimo complessivo pari a 10.000 euro, relativo alla singola unità immobiliare – comprensiva delle pertinenze – o la parte comune del fabbricato oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio fiscale.

L’importo rimborsato sarà ripartito in 10 quote annuali di pari importo.

QUALI INTERVENTI EDILIZI SONO PRESUPPOSTO PER IL BONUS MOBILI?

Come indicato nella “Guida al Bonus mobili ed elettrodomestici” pubblicata dall’Agenzia delle Entrate (scaricabile a fondo pagina), gli interventi edilizi necessari per accedere alla detrazione sono:

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria (es. tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, ecc.) non danno diritto al bonus;
  • ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardante interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
  • manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia solo su parti comuni di edifici residenziali.

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PER QUALI BENI SI PUÒ BENEFICIARE DEL BONUS?

La detrazione fiscale riconosciuta riguarda l’acquisto di mobili (cucine, letti, armadi, tavoli, sedie, divani, ecc.) e grandi elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, stufe elettriche, ecc.) di classe energetica A+ (A per i forni).

Tra le spese da portare in detrazione si possono considerare anche quelle necessarie per il trasporto ed il montaggio dei beni acquistati.

Segnaliamo che le spese per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici possono essere detratte anche qualora tali arredi siano destinati ad ambienti differenti rispetto a quelli nei quali siano stati eseguiti i lavori edili. La detrazione è valida anche per mobili ed elettrodomestici comprati all’estero.

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QUANDO VANNO PAGATE LE SPESE DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI AI FINI DEL BONUS?

Le spese devono essere sostenute successivamente alla data di inizio dei lavori di ristrutturazione. Non è necessario che detti lavori siano già stati pagati.

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PERIODO DI VALIDITÀ PER RICHIEDERE IL BONUS.

Si potrà fruire del bonus del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di ristrutturazione, a partire dal 1° gennaio 2020.

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ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO PER IL BONUS MOBILI.

Nella dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati gli estremi catastali dell’unità immobiliare, nonché le spese che si intendono portare in detrazione.

È fondamentale, inoltre, conservare l’apposita documentazione:

  • ricevuta del bonifico o di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito);
  • documentazione di addebito sul conto corrente;
  • fatture di acquisto, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e servizi acquisiti.

I pagamenti devono essere effettuati solo mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito. Non comportano detrazione fiscale i pagamenti effettuati con assegni, contanti o altre modalità di pagamento.

Si può beneficiare del Bonus mobili anche pagando a rate con finanziamento (la finanziaria deve effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale apposito per le detrazioni fiscali, che dovrà contenere tutti i dati previsti dalla norma).

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