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Linea vita obbligatoria: normativa, violazioni e sanzioni

La linea vita è un insieme di ancoraggi posti sulla copertura alla quale si agganciano gli operatori tramite idonee imbracature e cordini, per evitare la caduta durante gli spostamenti e le lavorazioni in quota.

Consente una salita ed un movimento sicuro sul tetto permettendo agli operai una maggiore libertà di movimento. Questo si traduce in un lavoro più veloce ed efficiente permettendo loro l’accesso in sicurezza all’interno dei cantieri, senza l’installazione di ponteggi, parapetti o ponteggi aerei, con una riduzione considerevole dei costi. Tutte le relative strumentazioni devono garantire la giusta idoneità ed integrità affinché gli operai lavorino nella massima sicurezza e protezione.

Purtroppo, ogni anno in Italia vengono registrati oltre 66.000 incidenti sul lavoro nel settore dell’edilizia, 200 dei quali si rivelano mortali. Grazie però alle linee vita, possiamo fare vera prevenzione per permettere agli operatori di lavorare meglio ed essere tutelati.

La crescente attenzione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, unita all’obbligatorietà imposta dal D.Lgs. 81/2008 di proteggere contro le cadute dall’alto tutte le lavorazioni eseguite sopra i 2 metri di altezza (calcolata dal piano stabile), ha portato molte Regioni italiane a legiferare in materia di linea vita con normative ad hoc.

Anche in Veneto vige l’obbligo di installare la linea vita:

  • Legge Regionale del 16 marzo 2015, n. 4 (BUR n. 27/2015)
  • Deliberazione della Giunta Regionale del 31 gennaio 2012, n. 97
  • ALLEGATO A alla Dgr n. 97 del 31 gennaio 2012
  • ALLEGATO B alla Dgr n. 97 del 31 gennaio 2012
  • Legge Regionale del 26 giugno 2008, n. 4

VIOLAZIONI E SANZIONI

Cosa succede in caso di mancata installazione delle linee vita e, di conseguenza, mancata osservanza delle norme in questione? Vediamo quali sono le violazioni e le rispettive sanzioni:

DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE. Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da circa 1.500 a 4.000 euro se:

  • Non forniscono i necessari e idonei mezzi di protezione.
  • Non mantengono in efficienza i D.P.I. e non ne permettono l’utilizzo secondo gli usi previsti.

PREPOSTI. Arresto fino a 2 mesi o ammenda da circa 150 a 1.000 euro se:

  • Non forniscono i necessari e idonei mezzi di protezione e le relative istruzioni comprensibili per i lavoratori.
  • Non informano preliminarmente il lavoratore sui rischi.
  • Non rendono disponibili le informazioni.

LAVORATORI. Arresto fino ad un mese o ammenda da circa 200 a 600 euro se non utilizzano in modo appropriato i D.P.I. conformemente alle istruzioni ricevute.

Un’attenzione particolare va posta per i condomìni. Le coperture, infatti, sono luoghi di lavoro e l’amministratore condominiale deve tutelare i lavoratori che operano in quota ed ottemperare a tutti gli obblighi relativi alla sicurezza, assumendo il ruolo di datore di lavoro.

Nel caso in cui durante una lavorazione si verificasse un incidente o danni a terzi, se viene dimostrato che le misure prescritte di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro non sono state rispettate, tutto il condominio sarebbe chiamato a risponderne in sede civile, mentre le responsabilità penali ricadrebbero sull’amministratore.

Il “lavorare in maniera sicura in quota” deve diventare un vero e proprio stile di vita.

Contattaci per ricevere maggiori informazioni ed un preventivo gratuito. Troverai tutto il supporto necessario per lo svolgimento della parte burocratica, la realizzazione e l’installazione relativa alla tua linea vita.

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