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Più detrazioni per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche (anche in condominio)

Lo scopo del superamento delle barriere architettoniche è quello di agevolare l’autonomia delle persone disabili negli ambienti. Quando si parla di barriere si fa spesso riferimento alla vivibilità delle città, ma il concetto deve riferirsi anche e soprattutto all’accessibilità negli ambienti domestici.

Spesso però sono necessari dei lavori di ristrutturazione edilizia per i quali la legge riconosce delle detrazioni fiscali per l’esecuzione di opere volte a migliorare l’agibilità degli immobili:

  • 50% da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26/06/2012 e il 31/12/2019;
  • 36% con un limite massimo di spesa pari a 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2020.

Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:

  • l’installazione di ascensori e montacarichi;
  • la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione;
  • la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge;
  • i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

È necessario però che l’intervento venga sempre effettuato sull’immobile, non essendo sufficiente, ai fini della detrazione, il solo acquisto di strumenti o beni idonei ad agevolare la persona disabile. Non rientrano, ad esempio, telefoni a viva voce, schermi con funzionamento a tocco, computer o tastiere espanse.

È utile sapere che la detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.

In aggiunta alla detrazione fiscale prevista per le ristrutturazioni degli immobili, si segnala l’aliquota IVA agevolata al 4% per l’acquisto di mezzi finalizzati all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.

Si pensi ad esempio al montascale, anche ad uso condominiale. A tal proposito:

  • possono essere date in dotazione una serie di chiavi che ne permettono l’utilizzo esclusivo a coloro che hanno partecipato alla spesa;
  • può fermarsi ad ogni piano;
  • i radiocomandi permettono di chiamare la poltroncina da un piano all’altro;
  • non c’è il rischio di rimanere bloccati in caso di blackout.
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Tutte le indicazioni utili per usufruire della detrazione fiscale (per esempio, l’obbligo di pagare le spese con bonifico, quello di ripartire la detrazione in dieci anni) sono illustrate nel manuale dell’Agenzia delle Entrate “Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità” scaricabile qui sotto.

Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità

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